Ammessa la deduzione forfettaria per “altre spese professionali” anche per chi beneficia di un rimborso spese forfettario

Segnaliamo una recente sentenza del Tribunale federale (9C_643/2022 del 24.7.2023), che può comportare un vantaggio fiscale per alcuni contribuenti in Ticino. Il Tribunale ha, infatti, accolto il ricorso di un dirigente residente nel Canton TI a cui l’Ufficio di tassazione, in sede di reclamo, non aveva riconosciuto la deduzione forfettaria per “altre spese professionali”, in quanto aveva beneficiato di un’indennità forfettaria versata dal datore di lavoro. Sino ad ora, la prassi del Canton TI, che differiva da quella di altri Cantoni in Svizzera, prevedeva l’esclusione della deduzione forfettaria per “altre spese professionali” in presenza di un’indennità forfettaria riconosciuta e versata dal datore di lavoro in virtù di un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale e dall’Istituto delle assicurazioni sociali. La sentenza del Tribunale federale ha l’effetto immediato di far valere la deduzione forfettaria per “altre spese professionali” (CHF 2’500 per l’imposta cantonale e il 3% della retribuzione netta, min. CHF 2’000 e max. CHF 4’000, per l’imposta federale diretta) anche per tutti i collaboratori dipendenti che beneficiano di un rimborso spese forfettario da parte del datore di lavoro. Tale deduzione si applica alle dichiarazioni fiscali:

a) ancora da presentare all’autorità fiscale;

b) già presentate e non ancora accertate dall’autorità fiscale, tramite inoltro di una comunicazione scritta a complemento della dichiarazione fiscale già presentata;

c) già presentate e accertate dall’autorità fiscale, ma il cui termine di reclamo/ricorso di 30 giorni non è ancora scaduto, tramite tempestivo inoltro di un reclamo/ricorso.

A dipendenza dell’aliquota marginale d’imposta, la deduzione può comportare un vantaggio fiscale valutabile fino a ca. CHF 1’000 per periodo fiscale.