In data 1.1.2019, la legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) e l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) hanno introdotto requisiti minimi in termini di competenze linguistiche per il rilascio dei permessi agli stranieri.
Inizialmente erano stati esclusi da tale obbligo di comprova i cittadini provenienti dai seguenti Stati: Belgio, Paesi Bassi, Italia, Francia, Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Portogallo, Grecia e Principato del Liechtenstein.
A seguito della sentenza del Tribunale Federale STF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 e in base alle Istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione di Berna (Istruzioni LStrI n.3.5.2.3, stato all’1.10.2022), in Ticino tutti i cittadini che richiedono un permesso C hanno l’obbligo di comprovare la propria competenza linguistica nella lingua italiana (Certificazione fide o CELI, competenze orali minime livello A2 e competenze scritte minime livello A1). Sono esclusi da questo obbligo unicamente i cittadini italiani.
L’obbligo di attestare le competenze linguistiche non vige invece per il semplice rinnovo dei permessi C.