Per i contribuenti soggetti all’imposizione sul dispendio (globalisti) che svolgono un’attività lavorativa limitata all’estero, la normativa svizzera prevede specifiche condizioni per ottenere l’esenzione dagli oneri sociali (AVS) e dall’assicurazione malattia obbligatoria (LAMal). L’approfondimento, pubblicato dalla nostra partecipata Steimle & Partners Consulting, illustra i requisiti, le procedure e i documenti necessari per evitare un doppio carico contributivo, in conformità con i regolamenti europei e le prassi delle autorità elvetiche.